Sistemi di validazione deterministici a monte e a valle delle chiamate LLM, per ridurre drasticamente il rischio che l'agente allucini dati, devii dalle policy o produca output non conformi.
EU AI Act: perché la conformità è un problema di codice, non di carta
Dal 2 agosto 2026 si applicano trasparenza, governance, sanzioni e poteri delle autorità nazionali, mentre il Digital Omnibus sposta gli obblighi sui sistemi ad alto rischio al 2027-2028. L'Italia, con la Legge 132/2025 già in vigore e i decreti attuativi in arrivo, sta costruendo un regime di responsabilità penali e societarie per chi rilascia sistemi di AI senza controllo.

L'AI Act è già parzialmente operativo. Regolamento UE 2024/1689, modificato dal Regolamento UE 2026/1744.
I divieti si applicano da febbraio 2025. Dal 2 agosto 2026 si applicano trasparenza, governance, sanzioni e poteri delle autorità nazionali, mentre gli obblighi per i sistemi ad alto rischio slittano al 2 dicembre 2027 per l'Allegato III e al 2 agosto 2028 per l'Allegato I, per effetto del Regolamento UE 2026/1744 (Digital Omnibus), in vigore dal 27 luglio 2026.
Un equivoco diffuso è che la norma riguardi solo chi crea i modelli base (OpenAI, Anthropic). La realtà è diversa: il Regolamento impatta direttamente i deployer, ossia chi utilizza un sistema di AI sotto la propria responsabilità nei processi di business (Art. 3(4)). Sono loro a dover garantire supervisione umana, logging e uso conforme (Art. 26).
In Italia il quadro va letto su due piani.
La Legge 132/2025 (in vigore dal 10 ottobre 2025) ha introdotto direttamente nuove fattispecie penali legate all'AI, tra cui il reato di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con AI (art. 612-quater c.p., deepfake) e un'aggravante comune per i reati commessi mediante sistemi di Intelligenza Artificiale (art. 61 n. 11-decies c.p.).
Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare (Comunicato n. 177) due schemi di decreto attuativo, atti del Governo n. 418 e n. 421. A settembre 2026 sono ancora all'esame delle Camere e non risultano pubblicati in Gazzetta Ufficiale: il termine per adottarli scade a ottobre 2026. Gli schemi assegnano la vigilanza a due autorità: AgID come autorità di notifica, ACN come autorità di vigilanza del mercato e sicurezza dei dati.
Un nuovo reato (proposto art. 437-bis c.p.)
Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di AI ad alto rischio, quando dall'omissione di barriere tecniche o supervisione umana derivi un pericolo concreto per persone o sicurezza pubblica. La responsabilità penale non è "automatica per i vertici": ricade su chi ha materialmente omesso le misure dovute, con dolo o colpa grave.
Estensione del D.Lgs. 231/2001 (proposto art. 25-vicies)
L'illecito potrebbe diventare reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, con sanzioni pecuniarie e interdittive: è qui che il rischio tocca l'azienda come soggetto.
Decisioni automatizzate sul lavoro
Gli schemi vietano di affidare unicamente a un algoritmo le decisioni su assunzione, licenziamento e provvedimenti disciplinari, riservando la decisione finale a una persona fisica; per il licenziamento adottato in violazione è prevista espressamente la nullità.
⚠️ Stato dell'iter (aggiornato a settembre 2026)
Al 2 settembre 2026 i due schemi (atti del Governo n. 418 e n. 421) sono ancora all'esame delle Camere e non risultano pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I punti derivano quindi da schemi di decreto in esame preliminare, non ancora diritto vigente. Le informazioni riflettono lo stato normativo alla data indicata, non sostituiscono un parere legale e li aggiorneremo alla pubblicazione dei testi definitivi in Gazzetta Ufficiale.

La nostra posizione è netta
La reale conformità all'AI Act non si risolve compilando un PDF e comprando la licenza di una dashboard di compliance. L'elenco degli obblighi teorici devono trasformarsi in atti pratici che il team IT deve tradurre e mettere a terra per non incorrere in sanzioni.
E le sanzioni dell'AI Act sono progressive: fino al 3% del fatturato globale o €15M per gli obblighi a carico di provider e deployer, fino al 7% o €35M per chi adotta pratiche vietate. Ogni scorciatoia non architetturale è debito che si paga in sede di ispezione ACN.
La conformità all'AI Act non è un'attività amministrativa a posteriori. È un requisito non funzionale dell'architettura. Va prevista e scritta nel codice, altrimenti senza architettura, è debito tecnico-normativo.
Ti aiuteremo a mettere a terra la legge.
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Ingegneria dei Guardrails (Art. 15 - accuratezza, robustezza, cybersicurezza).
LLM Observability & tracciamento immutabile (Art. 12 - record-keeping).
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Il nostro caso d'uso di AI Auditing
Non teoria. Nel nostro portfolio c'è la Piattaforma Agentica AI di Auditing Avanzati: un sistema multi-tenant progettato per condurre audit complessi, gestire la knowledge base in modo controllato e mitigare le allucinazioni. In pratica, resta federata tutta la conoscenza e l'AI non può uscire dai confini del dominio progettato. L'harness non è solo una buona pratica ingegneristica: è un requisito fondamentale.
Domande sull'EU AI Act
Chi è un "deployer" ai sensi dell'AI Act?
Cosa cambia il 2 agosto 2026?
Quali sanzioni rischia un'azienda?
La normativa italiana è già in vigore?
A quali documenti ufficiali e fonti istituzionali fate riferimento?
Disclaimer
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Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
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